Al fine di ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, ai sensi dell’art.3 della Legge 21/11/1967 n.1185.
Nel caso in cui l’intestatario del documento sia un minore, è necessario l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà genitoriale o dal tutore (munito di atto di nomina), se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è necessario che trasmetta all’ufficio, anche per via telematica, una dichiarazione di consenso all’espatrio redatta in carta semplice sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in Tribunale. In mancanza dell’assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l’espatrio.
Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:
- i cittadini con situazioni d’impedimento all’espatrio;
- i minori senza l’assenso dei genitori o del tutore;
- i cittadini comunitari ed extracomunitari.
Orario:
Lunedì:09.00-12.00
Martedì:09.00-12.00 - 14.00-17.00 (su appuntamento)
Mercoledì:09.00-12.00
Giovedì:09.00-12.00
Venerdì:09.00-12.00
Sabato:09.00-12.00 (su appuntamento)