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Carta di Identità Elettronica (CIE) 

Per richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è necessario prenotare un appuntamento telefonando allo 0324.61003 interno 1 oppure presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Crodo.



Responsabile: Ottorino SAVOIA

Personale: Elisa VANNI

Email: anagrafe@comune.crodo.vb.it

Orario:
Lunedì:08.30-12.30
Martedì:08.30-12.30
Mercoledì:08.30-12.30
Giovedì:08.30-12.30
Venerdì:08.30-12.30
Sabato:09.00-12.00 (solo il 2° sabato del mese)

Dal 20 agosto 2018 il Comune di Crodo ha avviato a pieno regime l’attività di emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE).

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere la carta d’identità in formato cartaceo, salvo i casi di documentata urgenza previsti dalla Circ. Ministeriale n. 4/2017 ([1]) e di richiesta da parte di cittadini iscritti all’Aire.

La nuova carta d’identità elettronica è realizzata in materiale plastico, ha dimensioni uniformate a quelle di bancomat, carte di credito, patente, etc.

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell’Interno – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – che farà pervenire il documento direttamente presso l’abitazione del richiedente, attraverso il servizio postale, entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta o, su richiesta del cittadino, presso il Comune. Considerati i tempi di consegna della nuova CIE e l’impossibilità di rilascio immediato della stessa, è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico.

Il costo della CIE è di € 22,21 da versare in contanti, all’atto della richiesta, presso l’ufficio Anagrafe del Comune.

 

Chi può richiedere la CIE?

La CIE può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune di Crodo nei seguenti casi:

  • prima richiesta di carta d’identità;
  • carta d’identità scaduta (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);
  • carta d’identità rubata, smarrita o deteriorata.

 

Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti all’Aire, che possono comunque ottenere la carta d’identità in formato cartaceo.

Per i cittadini non residenti la richiesta della CIE può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune italiano di residenza e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta al rilascio.

I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita. Al momento della richiesta è necessaria la presenza, presso lo sportello comunale, del minore (dai 12 anni deve firmare il documento e depositare le impronte digitali) accompagnato da chi ne ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore) munito di valido documento di riconoscimento ed eventuale copia della sentenza di nomina del tutore.

Si fa presente che le carte d’identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere tali fino a naturale scadenza; Pertanto, la richiesta della CIE sarà possibile solo alla scadenza (o nei 180 giorni precedenti) del documento oppure in sostituzione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l’utilizzabilità.

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d’identità.

 

Che cosa serve per richiedere la CIE?

  • La precedente carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata o, in mancanza, denuncia di furto o smarrimento effettuata presso l’Autorità competente. La denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato;
  • Una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto ovvero: sfondo chiaro, posa frontale, capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile);
  • Tessera sanitaria in corso di validità;
  • Per i cittadini extracomunitari (di uno Stato non appartenente all’Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità;
  • Per i minorenni: documento di riconoscimento (se in possesso) e documento di riconoscimento dei genitori o del tutore (in questo caso è necessaria anche la sentenza di nomina);
  • € 22,21 in contanti.

 

Validità temporale

La validità della CIE rimane invariata rispetto al precedente documento cartaceo:

  • Minori di 3 anni: validità 3 anni;
  • Dai 3 ai 18 anni: validità 5 anni;
  • Maggiori di 18 anni: 10 anni.

 


Validità per l’espatrio

Al fine di ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, ai sensi dell’art.3 della Legge 21/11/1967 n.1185.

Nel caso in cui l’intestatario del documento sia un minore, è necessario l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà genitoriale o dal tutore (munito di atto di nomina), se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è  necessario che trasmetta all’ufficio, anche per via telematica, una dichiarazione di consenso all’espatrio redatta in carta semplice sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in Tribunale. In mancanza dell’assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l’espatrio.

Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:

- i cittadini con situazioni d’impedimento all’espatrio;

- i minori senza l’assenso dei genitori o del tutore;

- i cittadini comunitari ed extracomunitari.

 

Procedura di rilascio

Dopo l’operazione di inserimento dati che, prevede anche l’acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l’operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all’attenzione del richiedente per la verifica dei dati personali e per l’acquisizione della firma autografa. All’acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l’intestatario della CIE non abbia compiuto il 12° anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia documentata impossibilità a sottoscrivere.

Al termine della proceduta di richiesta sarà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici sarà contenuta nella busta di consegna della CIE che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso ufficio comunale e permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l’autenticazione in rete mediante tale mezzo. Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d’identità richiesto.

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi e documentati motivi di salute o altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad es. un familiare) munita di delega scritta, potrà richiedere il rilascio della CIE per l’interessato presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la CIE l’Ufficiale d’anagrafe segnalerà l’impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell’identità della persona e, se possibile, la firma.

 

[1] In tali casi di urgenza il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i, indicando chiaramente la circostanza invocata nonché la modalità in cui l’Ufficio può controllare la dichiarazione stessa nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in caso contrario, la documentazione, ancorché differita, della circostanza invocata dovrà essere prodotta, entro il termine fissato dall’Ufficio, dal cittadino che l’ha indicata. In mancanza o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza stessa, il cittadino sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del precitato DPR n.445/2000.

 


Dove rivolgersi: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale (vedi orario)

Documenti allegati:
Carta di Identità Elettronica (CIE) - Istruzioni Carta di Identità Elettronica (CIE) - Istruzioni (107,56 KB)

Carta di Identità Elettronica (CIE) - Modulo per minorenni Carta di Identità Elettronica (CIE) - Modulo per minorenni (10,95 KB)